Scatta dal 1° ottobre 2024 l’obbligo della patente a punti per la sicurezza per le aziende impegnate in cantieri temporanei e mobili. Vediamo nel dettaglio come funziona e quali le attività coinvolte che dovranno adeguarsi alla nuova normativa.
Le aziende che dovranno fare richiesta per la patente a punti per la sicurezza
L’obbligo di possesso della nuova patente a punti coinvolge una platea piuttosto vasta di imprese, nel dettaglio:
- Imprese edili
- Elettricisti
- Termoidraulici
- Serramentisti
- Fabbri
- Lattonieri
- Imbianchini
- Pavimentatori
Ovvero per tutti coloro che svolgono opere di:
- Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- Trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- Opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- Scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Le aziende esentate dall’obbligo della patente a punti per la sicurezza
Non tutte le aziende che collaborano alla realizzazione dei cantieri sono obbligate ad avere la patente a punti, ne sono infatti esentate le imprese e i liberi professionisti che effettuano forniture o prestazioni esclusivamente di natura intellettuale, nonché le imprese già in possesso della certificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
I requisiti per il rilascio della patente a punti
La patente a punti per i cantieri viene rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro su domanda dell’azienda. Per poter richiedere la patente, l’azienda deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato (autocertificabile);
- Adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
- Adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi;
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF, autocertificabile);
- Avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
La patente viene rilasciata automaticamente ed è possibile svolgere la normale attività lavorativa nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e il rilascio del documento.
La patente a punti può venir revocata in caso di dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di uno o più dei requisiti previsti dalla normativa, anche in sede di controllo successivo al rilascio. Per poter far nuovamente richiesta di rilascio della patente, l’impresa o il lavoratore autonomo devono attendere 12 mesi dal momento della revoca della precedente patente.
Come funziona la patente a punti
La patente rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro conterrà le seguenti informazioni:
- Dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- Dati anagrafici del richiedente;
- Data di rilascio e numero della patente;
- Punteggio attribuito al momento del rilascio;
- Punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale:
- Eventuali provvedimenti di sospensione;
- Eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti.
Alle informazioni sul portale hanno accesso:
- Le pubbliche amministrazioni;
- I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale del TU Sicurezza;
Al momento del rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo sarà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti che verranno successivamente decurtati in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse.
Per poter svolgere attività nei cantieri edili si dovrà disporre di almeno 15 crediti residui. Nel caso in cui un’impresa lavori seppur in mancanza di tale requisito, è prevista una sanzione amministrativa che va da €6.000 a €12.000 e l’esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.
Come aumentare il numero dei crediti della patente
È possibile aumentare il punteggio della patente fino ad un massimo di 100 crediti.
Ai 30 crediti iniziali si possono aggiungere:
- Fino a 30 crediti complessivi legati all’anzianità dell’azienda, ovvero fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e fino a 20 crediti attribuibili per ciascun biennio di attività senza contestazione di violazioni dalla data di rilascio della patente;
- Fino a 40 crediti attribuibili a seguito di attività di investimento e formazione, ovvero un massimo di 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro e altri 10 crediti per ulteriori tipologie di attività, investimenti o formazione svolte.
Decurtazione dei punti della patente e sospensione dell’attività
I punti della patente potranno venir decurtati in caso di violazioni delle normative vigenti in tema di salute e sicurezza.
A titolo esemplificativo vi è l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi o del Piano di emergenza ed evacuazione, la mancanza di protezioni, infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti.
La patente a punti può venir sospesa dal personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:
- Facoltativamente fino a 12 mesi in caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente o l’irreversibile menomazione di uno o più lavoratori
- Obbligatoriamente in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro o al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave.
ATTENZIONE: Il presente documento ha un contenuto di carattere generale e ha lo scopo di fornire al lettore le informazioni più rilevanti degli argomenti che si vanno a trattare, pertanto non può sostituirsi ad una consulenza o parere fiscale specifico.