Sebbene le criptovalute vengano già da qualche anno utilizzate come forma di investimento o per effettuare quotidianamente acquisti, il quadro normativo italiano relativo alla loro tassazione è ancora in evoluzione. In questo articolo, esamineremo le diverse regole fiscali applicabili alle criptovalute e le implicazioni per i contribuenti che ne detengono presso wallet virtuali o fisici.
Criptovalute e normativa italiana
Le criptovalute sono forme di denaro digitale le cui transazioni avvengono attraverso una rete decentralizzata, senza l’intermediazione di banche o altre istituzioni finanziarie, ma tramite una tecnologia chiamata “blockchain”, che registra in modo sicuro e permanente tutte le transazioni effettuate con la criptovaluta.
La normativa italiana regola per la prima volta il mondo delle criptovalute con il D.lgs. n. 90 del 19 giugno 2017 (art. 1, comma 2, lett. q) il quale ha recepito la Direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015 in tema di antiriciclaggio ma solo recentemente è stata sviluppata la normativa fiscale in tema di redditi derivanti da criptovalute, normativa ancora in sviluppo.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023
La prima novità relativa alla Legge di Bilancio 2023 è l’estensione della tassazione a tutte le tipologie di asset digitale, includendo i recenti e popolari Non-Fungible Token (NFT).
La seconda novità riguarda l’introduzione della soglia di esenzione, pari a euro 2.000 di plusvalenza per anno di imposta, al di sotto della quale i proventi derivanti dalle criptovalute non verranno assoggettati ad alcuna tassazione.
La terza novità concerne la possibilità di rideterminare il valore di acquisto della criptovaluta, ovvero considerare come prezzo di acquisto il valore della valuta alla data del 1° gennaio 2023.
Infine, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’applicazione di un’imposta di bollo annuale pari al 2 per mille del valore di tutte le criptovalute detenute.
Rideterminazione del valore di acquisto
Come appena accennato, la rideterminazione del valore di acquisto della criptovaluta prevede che per ogni cripto-attività posseduta dal contribuente al 1° gennaio 2023 si abbia la possibilità di assumerne come costo di acquisto il valore della stessain tale giorno, anziché considerare il valore di acquisto originale al momento del sostenimento del costo. Le plusvalenze fiscali realizzate in data successiva, andranno calcolate come differenza tra corrispettivo della cessione e costo così rideterminato. Per poter accedere a questa condizione il contribuente deve versare un’imposta sostitutiva nella misura del 14%.
L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sull’ammontare complessivo delle criptovalute detenute al 1° gennaio 2023 e sul valore delle stesse in tale data, dovrà quindi essere versata entro il 30 giugno 2023 in un’unica soluzione oppure venir rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi in misura del 3%.
Ricapitolando, le scadenze dei versamenti saranno i seguenti:
- 30 giugno 2023: scadenza della prima o unica rata;
- 30 giugno 2024: scadenza della seconda rata;
- 30 giugno 2025: scadenza della terza rata.
Le nuove disposizioni, però, impongono che le somme assoggettate alla tassazione sostitutiva non possano essere più considerate per l’emersione di minusvalenze da scomputare nei successivi quattro anni come precedentemente previsto.
Esempi pratici
Primo esempio
Un contribuente acquista in un anno compri delle criptovalute per 100€ e le rivende a 600€, realizzando una plusvalenza di 500€ e non dovrà versare imposte relative ad essa.
Secondo esempio:
Il contribuente acquista criptovalute per 500€ e le rivende a 6000€ avrai realizzato una plusvalenza di 5500€. Il contribuente dovrà versare il 26% di 5500€.
Le minusvalenze, invece, sono scomputabili e recuperate per i successivi quattro anni.
Terzo esempio
Il contribuente sceglie di rideterminare il valore delle sue cripto-attività. Al 01/01/2023 possiede criptovalute per 500€ e sceglie di versare in un’unica soluzione l’imposta sostitutiva pari al 14%, ovvero 70€.
Il contribuente decide successivamente di vendere le criptovalute per 10.000€ realizzando una plusvalenza di 9.500€. Avendo già pagato l’imposta sostitutiva su 500€, dovrà pagare il 26% di imposta sui rimanenti 9.000€.
Dichiarazione dei redditi
La Legge di Bilancio 2023 dà anche la possibilità ai contribuenti che, in sede delle precedenti dichiarazioni dei redditi, non hanno dichiarato la detenzione delle criptovalute (quadro RW) ovvero i redditi derivanti dalle stesse (quadro RT), di regolarizzare la propria posizione tramite la presentazione di un’apposita dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti che negli anni precedenti hanno realizzato proventi derivanti dalle criptovalute oggetto di regolarizzazione, potranno sanare la propria posizione presentando la dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate e verseranno un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle criptovalute detenute al termine di ogni anno o al momento della realizzazione delle plusvalenze e un’ulteriore somma pari allo 0,5% a titolo di sanzioni e interessi per ciascun anno, sul valore delle criptovalute non dichiarate.
Coloro che hanno omesso solo l’indicazione nel quadro RW, senza aver conseguito redditi, dovranno versare un importo pari allo 0,5% per ciascun anno a titolo di sanzioni e interessi.
Fermo restando la possibilità per coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in anni precedenti, omettendo la compilazione del quadro RW e/o la dichiarazione di eventuali plusvalenze, di procedere con la presentazione di un modello integrativo e di scegliere di ravvedere eventuali importi dovuti.
ATTENZIONE: Il presente documento ha un contenuto di carattere generale e ha lo scopo di fornire al lettore le informazioni più rilevanti degli argomenti che si vanno a trattare, pertanto non può sostituirsi ad una consulenza o parere fiscale specifico.