Il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 estende l’obbligo di Green Pass a tutti i lavoratori dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, data in cui cessa lo stato di emergenza.
Come possono i lavoratori ottenere il Green Pass e cosa accade qualora ne siano sprovvisti? E quali sono le sanzioni previste per coloro che non rispettano la normativa?
Requisiti per il rilascio del Green Pass
Il Green Pass si può ottenere in tre modi:
- Vaccinazione (15 giorni dopo la prima dose, o subito dopo la seconda);
- Negatività ai test, certificazione valida per 72 ore con test molecolare e 48 ore con test antigenico rapido;
- Guarigione dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.
Il decreto specifica che i costi da sostenere per i tamponi sono a carico dei lavoratori e prevede prezzi calmierati pari a 8 euro per i minorenni e 15 euro per i maggiorenni. I tamponi possono venir eseguiti nelle farmacia e nelle strutture convenzionate.
Chi effettuerà il controllo del Green Pass e come
Spetta ai datori di lavoro pubblici e privati controllare il Green Pass di dipendenti, collaboratori e terzi titolari di p.iva che accedono ai locali aziendali per ragioni lavorative. Devono inoltre essere in possesso di certificazione anche colf, baby sitter, badanti e coloro che svolgono attività di formazione o volontariato.
I datori di lavoro possono individuare, tramite atto formale, una figura di riferimento all’interno dell’azienda a cui delegare il controllo della certificazione e la contestazione delle violazioni.
I controlli della Certificazione Verde possono essere fatti anche a campione, prevedendo che, ove possibile, essi vengano svolti al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
La verifica del Green Pass verrà effettuata come previsto dal Dpcm del 17 giugno 2021 tramite l’utilizzo dell’applicazione “VerificaC19” in grado di leggere il QR code presente sul Green Pass. Il soggetto verificatore può anche richiedere l’esibizione di un documento d’identità al fine di accertare la corrispondenza con i dati anagrafici presenti sul certificato.
E’ fatto divieto di raccogliere i dati dei soggetti controllati.
Conseguenze per il lavoratore sprovvisto di Green Pass
Sia al dipendente pubblico che a quello privato, sprovvisti di Green Pass, sarà vietato l’accesso ai locali aziendali e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 31/12/2021.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumenti comunque denominati. Non sono previste conseguenze disciplinari per il lavoratore, che manterrà il suo diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Solo per le aziende con meno di 15 dipendenti, qualora l’assenza ingiustificata prosegua per oltre 5 giorni, il datore ha la facoltà di sospendere il rapporto con il lavoratore assente per un numero di giornate pari alla durata del contratto a termine stipulato con un suo sostituto. La sospensione comunque non può eccedere i dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021.
Le sanzioni per datori di lavoro e lavoratori
Il decreto prevede sanzioni sia per il datore di lavoro che per i lavoratori trovati all’interno dell’ambiente lavorativo sprovvisti di Green Pass.
La sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro per il mancato controllo della certificazione dei lavoratori varia dai 400 ai 1.000 euro.
Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza esibire il certificato oppure omettendo il controllo sarà punito con una sanzione compresa tra 600 e 1.500 euro.
ATTENZIONE: Il presente documento ha un contenuto di carattere generale e ha lo scopo di fornire al lettore le informazioni più rilevanti degli argomenti che si vanno a trattare, pertanto non può sostituirsi ad una consulenza o parere fiscale specifico.
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