A partire dal 1° luglio 2021 cambiano le regole per la vendita di beni e servizi a soggetti privati residenti nell’Unione Europea.
Cosa devono fare i venditori la cui clientela risiede in uno stato membro e a quali novità devono porre particolare attenzione per non incorrere in sanzioni salate?
E-commerce: che tipo di commercio elettronico effettui?
Prima di approfondire come le novità ricadranno sulla gestione dei negozi online, occorre capire che tipo di commercio elettronico si stia effettuando. Commercio elettronico diretto o commercio elettronico indiretto?
- Commercio elettronico diretto: avviene quando vengono venduti “virtualmente” servizi. L’acquirente utilizza la rete elettronica per concludere la transazione, scaricare il prodotto in formato digitale ed effettuare il pagamento.
- Commercio elettronico indiretto: avviene quando si cede un bene materiale attraverso un portale elettronico che il compratore utilizza per concludere la transazione ed effettuare il pagamento. Il prodotto fisico viene spedito tramite un servizio di corrispondenza.
Vediamo ora nello specifico i vari casi.
Obblighi di chi effettua commercio elettronico diretto
- Verso soggetti residenti in Italia: tali vendite non sono soggette all’emissione di scontrino, ricevuta fiscale o fattura. L’incasso va indicato nel registro dei corrispettivi.
- Verso soggetti passivi d’imposta residenti UE: si tratta di operazioni non imponibili ai sensi del’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. L’acquirente dovrà assolvere l’imposta con l’applicazione del reverse charge secondo la normativa del proprio Stato di residenza.
- Verso soggetti privati residenti UE: si tratta di operazioni non imponibili ai sensi del’art. 7-sexies, primo comma lettera f, del D.P.R. n. 633/1972. In questo caso, in venditore dovrà:
- assolvere l’IVA in Italia se il suo fatturato complessivo annuo è inferiore a 10.000€ oppure
- assolvere l’IVA nello stato di residenza (o domicilio) del committente tramite identificazione diretta o tramite l’apposito portale MOSS se tale fatturato supera i 10.000€.
- Verso soggetti passivi d’imposta extra-UE: si tratta di operazioni non imponibili ai sensi del’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.
- Verso soggetti privati extra-UE: si tratta di operazioni non imponibili ai sensi del’art. 7-sexies, primo comma lettera f, del D.P.R. n. 633/1972.
Obblighi di chi effettua commercio elettronico indiretto
- Verso soggetti residenti in Italia: le operazioni di cessione sono assimilate alla vendita a distanza o per corrispondenza; non sono soggette all’obbligo di scontrino, ricevuta fiscale o fattura ma vanno annotate nel registro dei corrispettivi.
- Verso soggetti passivi d’imposta residenti in UE: in questo caso si tratta di operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. n. 331/1993. L’imposta deve venir assolta dall’acquirente comunitario con applicazione del reverse charge secondo la normativa presente nel suo Paese.
- Verso soggetti privati residenti in UE: le vendite sono soggette ad IVA in Italia se rispettano le seguenti condizioni:
- I beni devono essere spediti o trasportati dal cedente (anche per suo conto) nel territorio dell’altro Stato membro;
- I compratori non devono essere soggetti IVA;
- Il volume d’affari complessivo del venditore non deve superare i 10.000 € (per la totalità delle vendite).
- Se il trasporto è effettuato dal cliente privato, viene assolta l’iva del luogo di consegna.
Cosa cambia nel concreto a partire dal 1° luglio 2021 per titolari di e-commerce?
La grossa novità sta nella vendita di beni e servizi a soggetti privati, non possessori di Partita Iva, che risiedono (o sono domiciliati) in uno stato dell’Unione Europea.
Coloro che vendono servizi TBE o beni a consumatori privati potranno applicare l’IVA del proprio Paese solo nel caso in cui il loro volume d’affari rimanga sotto la soglia stabilita di 10.000 €. Questa soglia si riferisce alla totalità delle vendite effettuate verso altri Paesi europei nel loro insieme. Non si considererà più il limite stabilito da ogni singolo Stato europeo.
Il fornitore di beni acquistati tramite piattaforme online, il cui volume d’affari superi suddetta soglia, deve sempre computare le vendite con l’IVA del Paese di destinazione. A tal fine, la Commissione UE ha messo a punto una banca dati (VAT search) contenente tutte le aliquote per ogni Paese membro.
Il regime MOSS per gli e-commerce che vendono a privati UE
Il MOSS, detto anche Mini Sportello Unico o Mini One Stop Shop, è uno speciale regime di tassazione opzionale ideato con l’intento di semplificare la tassazione IVA riguardante le cessioni intracomunitarie verso privati.
Coloro che si registreranno sul portale MOSS, che dal 1° luglio 2021 diventerà OSS, avranno la possibilità di trasmettere telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri.
Potranno, inoltre, effettuare i relativi versamenti IVA esclusivamente nel proprio Stato di residenza.
Sarà poi compito del MOSS, tramite una rete di comunicazioni sicura, tramettere tali dichiarazioni ai rispettivi Stati membri di residenza (o domicilio) dei consumatori finali.
È importante notare che non è prevista la possibilità di pagare l’IVA a debito che emerge da tale dichiarazione tramite modello F24 e di conseguenza di utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione.
Coloro che si avvarranno del MOSS, non potranno detrarre l’iva che grava sugli acquisti effettuati nell’ambito del regime agevolato ma avranno diritto al rimborso dell’imposta a credito da parte dello Stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti.
Infine, è bene precisare che anche i soggetti che beneficiano di regimi fiscali di vantaggio, quale il regime forfettario, possono aderire al MOSS.
ATTENZIONE: Il presente documento ha un contenuto di carattere generale e ha lo scopo di fornire al lettore le informazioni più rilevanti degli argomenti che si vanno a trattare, pertanto non può sostituirsi ad una consulenza o parere fiscale specifico.