Credito d’imposta transizione 5.0: cosa è e quali investimenti effettuare per averne diritto

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Nonostante manchino ancora i due decreti attuativi legati al Piano Transizione 5.0, è già possibile identificare alcuni elementi chiave per beneficiare del nuovo credito d’imposta previsto per le imprese che intendono investire nel biennio 2024-2025 in progetti di innovazione con il fine di ridurre i consumi energetici. Vediamo insieme quali spese daranno diritto al credito, in che misura e i requisiti necessari.

Soggetti beneficiari del credito d’imposta transizione 5.0

Possono investire in progetti di innovazione e far domanda per poter vedere riconosciuto il credito d’imposta transizione 5.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

L’accesso all’agevolazione è sempre soggetto al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Beni che danno diritto al credito d’imposta

Danno diritto al credito d’imposta 5.0 gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; ovvero:

  • beni strumentali materiali di importo superiore a 40.000 euro finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (es. pannelli fotovoltaici, vedi registro Enea), a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • macchine utensili per asportazione, robot, magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica;
  • beni strumentali immateriali quali software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • spese di formazione del personale nel limite del 10% degli investimenti sino ad un massimo di 300.000 euro (le attività formative devono essere fornite da soggetti esterni)

Gli investimenti devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Credito d’imposta transizione 5.0: importo del credito

Il credito d’imposta legato agli investimenti per il risparmio energetico è riconosciuto nella misura:

  • del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il Governo ha anche previsto l’aumento della percentuale di credito d’imposta per ciascuna quota di investimento rispettivamente:

  • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti ammessi;
  • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti ammessi.

La prassi da seguire per accedere al credito di imposta 5.0

Per poter veder riconosciuto il credito di imposta 5.0, le imprese dovranno fornire apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente secondo criteri e modalità stabilite nel decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Tali certificazioni dovranno attestare:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Con decreto sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni rientrano:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per sino a 10.000 euro.

Una volta ottenute le certificazione previste dalla normativa, le imprese dovranno presentare in via telematica un modello messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione relativa al progetto di investimento e il costo dell’intervento.

La documentazione, controllata e ritenuta completa, verrà trasmessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che monitorerà le richieste assicurandosi che venga rispettato il limite di spesa previsto dalla normativa.

Come utilizzare il credito d’imposta transizione 5.0

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’eventuale credito non utilizzato entro il 31 dicembre 2025, potrà venir utilizzato in compensazione nei cinque anni successivi in rate di pari importo.

Cumulabilità dei crediti d’imposta

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Il credito d’imposta è, invece, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.


ATTENZIONE: Il presente documento ha un contenuto di carattere generale e ha lo scopo di fornire al lettore le informazioni più rilevanti degli argomenti che si vanno a trattare, pertanto non può sostituirsi ad una consulenza o parere fiscale specifico.

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