Lo Stato italiano ha ormai da alcuni anni messo in atto delle agevolazioni fiscali per invogliare gli italiani residenti all’estero a rientrare nel Paese. Si tratta di fatto di una riduzione del reddito imponibile valida sia per docenti e ricercatori, i cosiddetti “cervelli in fuga”, che per lavoratori senza titolo specifico che per anni hanno risieduto all’estero e che ora intendo ritornare in Italia, gli “impatriati”.
Le agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati e i requisiti per accedervi
I requisiti per le agevolazioni temporanee
Per usufruire delle agevolazioni previste dallo Stato italiano occorre soddisfare tre requisiti:
- Non aver risieduto in Italia nei due anni precedenti il trasferimento;
- Impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni;
- Svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Riduzione del reddito assoggettato a imposta
A partire dall’anno in cui la residenza viene trasferita e nei successivi quattro, il reddito da lavoro (dipendente, assimilato o autonomo) prodotto in Italia, concorrerà alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare. Tale percentuale scende al 10% se la residenza viene stabilita in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Estensione del beneficio
Per poter estendere la riduzione del reddito imponibile per ulteriori cinque anni, il contribuente dovrà:
- Avere almeno un figlio minorenne o a carico;
- Possedere un immobile residenziale in Italia acquisito dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.
La percentuale del reddito che verrà assoggettato all’imposta durante gli ulteriori cinque anni passa al 50%, mentre sarà del 10% per i lavoratori con almeno tre figli minori o a carico.
Come richiedere le agevolazioni fiscali
Il lavoratore dipendente potrà comunicare la sua scelta di aderire al regime agevolativo al datore di lavoro tramite richiesta scritta riportante le proprie contenente le proprie generalità e certificando di possedere i requisiti previsti dal regime di favore, nonché di non beneficiare per lo stesso periodo di ulteriori benefici incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori dall’estero o per i neo residenti. In alternativa, il lavoratore dipendente potrà richiedere l’agevolazione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Anche il lavoratore autonomo può scegliere tra due alternative per aderire all’agevolazione fiscale: presentando richiesta di applicazione delle agevolazioni al committente oppure indicandolo nella dichiarazione dei redditi.
Le agevolazioni fiscali per docenti e ricercatori e i requisiti per accedervi
Oltre ai lavoratori sprovvisti di titolo di laurea, anche docenti e ricercatori che desiderano rientrare in Italia dopo aver vissuto e lavorato per anni all’estero possono godere di alcuni benefici fiscali sui redditi prodotti nel nostro Paese.
I requisiti per le agevolazioni temporanee
Per fruire delle agevolazioni previste dallo Stato italiano, coloro che svolgono attività di docenza e ricerca in Italia devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Avere un titolo di studio universitario o equiparato;
- Essere stato residente all’estero non in maniera occasionale;
- Avere svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università;
- Impegnarsi ad acquisire la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione;
- Svolgere l’attività di ricerca o docenza in Italia.
Riduzione del reddito assoggettato a imposta
A partire dall’anno in cui la residenza viene trasferita e nei successivi cinque, il reddito da lavoro (dipendente, assimilato o autonomo) prodotto in Italia, concorrerà alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% dell’ammontare.
Estensione del beneficio
I docenti e i ricercatori che hanno trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, risultavano già beneficiari del regime agevolativo possono estendere l’adesione al regime di favore sino a complessivi:
- 8 anni, nel caso in cui abbiano un figlio minorenne o a carico oppure siano divenuti proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti;
- 11 anni, in presenza di almeno due figli minorenni o a carico;
- 13 anni, in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico.
Come richiedere le agevolazioni fiscali
Il docente o ricercatore con contratto di lavoro dipendente potrà comunicare la sua scelta di aderire al regime agevolativo al datore di lavoro tramite richiesta scritta riportante le proprie contenente le proprie generalità e certificando di possedere i requisiti previsti dal regime di favore, nonché di non beneficiare per lo stesso periodo di ulteriori benefici incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori dall’estero o per i neo residenti. In alternativa, potrà richiedere l’agevolazione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Qualora il docente o ricercatore svolga invece la sua attività in qualità di autonomo, potrà scegliere di presentare richiesta di applicazione delle agevolazioni ai propri committenti oppure indicandolo l’adesione al regime di favore in dichiarazione dei redditi.
Cittadini italiani non iscritti all’AIRE
Anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, possono accedere al regime agevolato. Obbligatorio per accedervi è aver risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento.
ATTENZIONE: Il presente documento ha un contenuto di carattere generale e ha lo scopo di fornire al lettore le informazioni più rilevanti degli argomenti che si vanno a trattare, pertanto non può sostituirsi ad una consulenza o parere fiscale specifico.