Dal 1° luglio 2022 va in pensione l’esterometro, ovvero la procedura per comunicare trimestralmente all’Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere effettuate.
Ne consegue che anche le operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di ricevute da soggetti esteri dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate avvalendosi delle procedure di fatturazione elettronica introdotta ormai da qualche anno.
Come funziona nella pratica e cosa cambia per le aziende italiane che importano beni o si avvalgono di servizi resi da aziende estere?
Acquisto di servizi da soggetti esteri
Il primo dei tre scenari che si può presentare è quello in cui un’attività titolare di partita IVA italiana riceva da un fornitore estero una fattura per prestazioni di servizi.
Si ricorda che per fornitore estero si intendono tutti i soggetti residenti in uno stato membro dell’Unione Europea, Extra Europeo, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano con partita IVA non italiana.
Nello specifico, nel caso di:
- Servizi resi da soggetto presente sul territorio europeo -> il cliente italiano dovrà integrare la fattura ricevuta dal fornitore ai fini IVA;
- Servizi resi da soggetto extra europeo -> il cliente italiano dovrà emettere autofattura con riferimento al documento consegnatagli dal fornitore.
La trasmissione telematica della fattura, il cui codice identificativo da utilizzare sarà “TD17”, dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura del fornitore estero.
Acquisto di beni da soggetti UE
Il secondo caso è che andiamo ad analizzare è invece quello relativo all’acquisto di beni da un fornitore UE da parte di un soggetto titolare di partita IVA italiana.
I professionisti e le ditte italiane sono tenute ad integrare il documento ricevuto indicando l’imposta dovuta.
Il termine ultimo per la trasmissione del documento all’Agenzia delle Entrate, il cui codice identificativo sarà “TD18”, è il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento attestante la cessione del bene.
Acquisto di beni da soggetti Extra UE
Infine, un soggetto con partita IVA italiana dovrà emettere autofattura, come previsto dall’ex art. 17 c.2, utilizzando il codice documento “TD19” per indicare l’imposta dovuta relativa ad acquisti da soggetti extra comunitari.
Lo stesso codice si andrà ad utilizzare anche in caso di integrazione o emissione di autofattura per:
- l’acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti sul territorio italiano;
- l’acquisto da soggetti non residenti di beni o di servizi su beni che si trovano all’interno di un deposito IVA utilizzando nel campo IVA l’apposito codice N3.6 (altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond.
Anche in questo caso, il termine ultimo per la trasmissione del file è il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera.
Il documento dovrà contenere i dati riportati sulla fattura emessa dal fornitore estero oltre alle informazioni necessarie per l’integrazione dell’IVA.
ATTENZIONE: Il presente documento ha un contenuto di carattere generale e ha lo scopo di fornire al lettore le informazioni più rilevanti degli argomenti che si vanno a trattare, pertanto non può sostituirsi ad una consulenza o parere fiscale specifico.