I crediti d’imposta previsti dal Decreto Sostegni-Bis

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Con la recente approvazione del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) sono state confermate e introdotte nuove misure a sostegno delle attività economiche penalizzate dai provvedimenti attuati per far fronte all’emergenza Covid-19.

Oltre ai contributi a fondo perduto, professionisti e aziende possono oggi vantare crediti d’imposta, scaturiti da specifiche spese, da utilizzare per compensare eventuali tributi da pagare.

Vediamo brevemente quali sono, i requisiti per farne richiesta e come poterne usufruire.

Credito d’imposta locazioni

Il Decreto Sostegni-Bis proroga ed estende la platea dei beneficiari già previsti all’articolo 28 D.L. 34/2020 relativo al credito d’imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Nello specifico, prevede:

  • proroga al 31/07/2021 del credito d’imposta a favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator;
  • proroga ai mesi da gennaio a maggio 2021 ed estensione ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per accedere alla proroga di cui al secondo punto, occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo compreso tra il 01/04/2020 e il 31/03/2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto a quello registrato nel periodo che va dal 01/04/2019 al 31/03/2020.

Tale condizione di accesso non si applica alle attività avviate a partire dal 01/01/2019.

Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere

Il D.L. 73/2021 dispone la proroga sino al 31/12/2022 del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 79 D.L. 104/2020.

Il credito di imposta pari al  65% della spesa sostenuta, sino a un massimale di 200.000 euro potrà essere richiesto da:

  • alberghi;
  • villaggi-albergo;
  • residenze turistico-alberghiere,
  • alberghi diffusi;
  • strutture ricettive identificate dalle normative regionali;
  • strutture che svolgono attività agrituristica;
  • stabilimenti termali;
  • strutture ricettive all’aria aperta.

Tra le spese sostenute per le quali si potrà richiedere riconoscimento del credito d’imposta vi sono:

  • interventi di manutenzione straordinaria;
  • lavori di restauro e risanamento conservativo;
  • opere di ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • acquisto di mobili e complementi d’arredo destinati agli immobili oggetto agli interventi di ristrutturazione edilizia.

Credito d’imposta giacenze dei settori tessile e moda

Il Decreto Sostegni-Bis proroga e modifica anche il credito d’imposta relativo alle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, della moda e degli accessori di cui all’articolo 48-bis, D.L. 34/2020.

Il credito d’imposta sarà pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti.

Il credito potrà essere inoltre utilizzato solamente in compensazione tramite F24 nel periodo d’imposta successivo.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo

Viene inoltre prorogato il credito d’imposta relativo agli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche in settori giovanili, di cui all’articolo 81 D.L. 104/2020, sino al 31/12/2021.

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali

Il D.L. 73/2021 amplia anche le casistiche per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

Il credito è compensabile in un’unica quota annuale, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi del beneficiario, con riferimento agli investimenti in beni materiali ordinari (diversi da quelli inclusi nell’Allegato A annesso alla L. 232/2016) effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021.

Gli investimenti in beni immateriali ordinari (diversi da quelli inclusi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016) restano fruibili in unica soluzione solo dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Nuovo credito d’imposta farmaci innovativi

Novità del Decreto Sostegni-Bis è il credito d’imposta a favore delle imprese che attuano progetti di R&S in materia di farmaci innovativi, vaccini inclusi.

Le spese sostenute per attività di ricerca, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari (art. 25 del Regolamento UE n. 651/2014, esclusi costi relativi a immobili e terreni) tra il 01/06/2021 al 31/12/2030 concorreranno alla generazione di un credito pari al 20% della spesa sostenuta sino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per beneficiario.

Cosa c’è da sapere riguardo a questo credito:

  • spetta anche alle imprese residenti o alle S.O. che svolgono attività su commessa estera;
  • è utilizzabile unicamente in compensazione in tre quote annuali di uguale importo, a decorrere dall’anno successivo alla maturazione del credito;
  • non concorre alla formazione del reddito;
  • non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta R&S.

Nuovo credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI

Il D.L. 73/2021 riconosce un nuovo credito d’imposta per spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sanificazione degli ambienti avvenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Rientrano in questa categoria le spese per:

  • sanificazione degli ambienti di lavoro e della strumentazione aziendale;
  • tamponi per Covid-19 effettuati ai lavoratori;
  • acquisto di DPI;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto altri dispositivi di sicurezza e relativa installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale e la loro installazione.

Il credito d’imposta per questa categoria di prodotti e servizi acquistati è pari al 30% delle spese ammissibili, entro il tetto di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Il credito viene riconosciuto alle imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, anche in dichiarazione dei redditi, e non concorre alla formazione del reddito.


ATTENZIONE: Il presente documento ha un contenuto di carattere generale e ha lo scopo di fornire al lettore le informazioni più rilevanti degli argomenti che si vanno a trattare, pertanto non può sostituirsi ad una consulenza o parere fiscale specifico.

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